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Comune di Cittadella (PD): Accolto l'ennesimo ricorso sull'autovelox della S.R.53 ma si persiste a sanzionare.

Un altro ricorso è stato accolto dal Giudice di Pace di Padova, riguardo al famigerato rilevatore elettronico delle velocità utilizzato dal Comune di Cittadella, installato sotto un cavalcavia in modo da renderlo poco visibile di giorno e impossibile da vedere di notte. Nonostante tutto il Consorzio PD1A che gestisce i rilevatori, persiste a sanzionare pesantemente i cittadini.

cittadella
S.R.53 Km.21+725 - Comune di Cittadella (PD)

Un numero importante di ricorsi accolti e un numero ancora più alto di sanzioni annullate quelle emesse dall'autovelox fisso che il Comune di Cittadella (PD) come si vede in foto, ha abilmente piazzato sotto un cavalcavia rendendolo non visibile di giorno e assolutamente occultato in ore notturne.


Il Giudice di Pace di Padova, Dr.ssa Valeria RAUDINO, ha accolto questa volta la nostra rimostranza sulla palese violazione dell'articolo 142 comma 6 del Codice della Strada, scrivendo: "Il dispositivo di accertamento risulta sistemato su di un palo posto sotto un cavalcavia, al di fuori del margine della carreggiata, segnalato dal cartello con il simbolo del vigile urbano affisso sullo stesso palo del dispositivo, visibile solo in prossimità dello stesso, in avvicinamento alla fascia d’ombra del viadotto.... Per giurisprudenza costante, l'art. 142 comma 6 bis del C.d.S. secondo cui gli autovelox devono essere preventivamente segnalati e ben visibili, va inteso nel senso che, il requisito della preventiva segnalazione della postazione e quello della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite autovelox, sia per le postazioni fisse che per quelle mobili (per tutte: Cass. civ. Sez. II, Ord. n. 4007/2022)".


Questa importante violazione del Codice della Strada commessa dal Comune di Cittadella (tramite il consorzio di Polizia Locale PD1A) per il Giudice ha assorbito altre gravi carenze di quell'autovelox, come l'assenza di omologazione e di approvazione o carenza della taratura, del rilevatore elettronico in questione, violazioni sollevate e contestate in altri diversi analoghi ricorsi e accolte dai rispettivi Giudici.


Lo ripeteremo allo sfinimento, i limiti delle velocità vanno assolutamente rispettati come devono essere sempre alla guida attuate le norme di sicurezza e prudenza per l'altrui incolumità, ma le Amministrazioni Locali, non possono e non devono persistere a sanzionare in questo modo i cittadini in nome di quella sicurezza stradale che poi sono loro i primi a non garantire, perseverando ad utilizzare autovelox nascosti, in assenza dei previsti segnali a norma di legge, o chiedendo agli Enti gestori di abbassare i limiti delle strade.


Nel caso poi di Cittadella (PD) tanto amante della sicurezza stradale, risulta non aver mai redatto ne il PIANO URBANO DEL TRAFFICO, ne assieme alla Provincia di Padova e ANAS Spa, neppure il PIANO DEL TRAFFICO PER LA VIABILITA' EXTRAURBANA, nonostante sia imposto dall'articolo 36 comme 2, 3 e 4 del Codice della Strada e persino da una Delibera del Consiglio Regionale del Veneto.


Cosa ha fatto il Prefetto ? Cosa ha fatto la Polizia Stradale di Padova competente per territorio ? Cosa ha fatto la Provincia di Padova ? E in ultimi i gesotori delle strade ANAS Spa e VENETO STRADE Spa cosa hanno fatto per rispettare gli obblighi del codice della strada e in particolare sulla sicurezza delle strade piene di autovelox?


Ai posteri l'ardua sentenza... Per oggi prendiamo l'ennesima a nostro favore del GdP di Padova.



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