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Decreto Prefetto: Nullo il decreto prefettizio che non tiene conto dei requisiti di legge delle strade.

La Corte di Cassazione si è nuovamente espressa con una nuova sentenza che dichiara illegittimi tutti i decreti dei prefetti che hanno autorizzato "autovelox" fissi senza tenere conto dei requisiti di legge per la qualificazione dei tratti stradali. La legge è chiara ma il Comune di Belluno la contesta ed impugna le sentenze avverse.


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Sezioni della sede stradale

Il Decreto Legge n. 121 del 2004 all'articolo 4 regola le modalità di installazione e di utilizzo dei rilevatori elettronici delle velocità, che possono essere autorizzati esclusivamente da un decreto emesso dal prefetto competente per territorio e che deve tenere conto per l'autorizzazione di alcune indicazioni obbligatorie e inderogabili ed altre più discrezionali.


Tra le indicazioni TASSATIVE per autorizzare un autovelox troviamo: 1) ELEVATO TASSO DI INCIDENTALITA' NEGLI ULTIMI 5 ANNI - 2) CONFIGURAZIONE PLANO-ALTIMETRICA DELLA STRADA E DEL TRAFFICO - IMPOSSIBILITA' DI FERMARE LE AUTO IN SICUREZZA.



Le strade sono CLASSIFICATE dall'articolo 2 del Codice della Strada che, lo diciamo in sintesi, ne descrive le sezioni e gli spazi e le loro rispettive funzioni per la corretta circolazione ed utilizzo.


L'articolo 2 comma 1 del C.d.S. recita testualmente: "Il decreto del ministro dei Lavori pubblici, di cui all'articolo 2, comma 8, del Codice, per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti alla data del 1° gennaio 1993, è predisposto dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, modificati ed aggiornati secondo i criteri di cui agli articoli 2, commi 5, 6 e 7, del Codice. Le strade statali, costruite successivamente all'entrata in vigore del Codice, sono classificate con decreto del ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i medesimi criteri".


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Villa del Conte (PD) Strada priva di banchine

LA CORTE DI CASSAZIONE


Come abbiamo premesso sopra, il Prefetto può autorizzare un autovelox di tipo fisso con la contestazione non immediata (senza essere fermati subito dalla polizia), solo in presenza di determinate ed imprescindibili requisiti, ovvero una forte incidentalità sul punto di installazione o sue immediate vicinanze negli utlimi 5 anni e precisi requisiti delle strade ove viene richiesto l'utilizzo da parte delle amministrazioni locali.


La Cassazione decide sul caso di un autovelox installato su una strada "EXTRAURBANA SECONDARIA" che viene definita dal Codice delle Stada testualmente: "Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per ogni senso di marcia e banchine".


Per il Codice della Strada, le banchine sono quella parte della strada "obbligatorie" comprese tra il margine della carreggiata (sinistro o destro) e il ciglio di un elemento longitudinale esterno, come un marciapiede, un fosso, uno spartitraffico, un muro eccetera e sono state definite dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze sul tema un "elemento indefettibile" ovvero che non può mancare.


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Sedico (BL) Strada priva di banchine

Il cittadino ricorrente, provava agli Ermellini che il Prefetto di Mantova, aveva autorizzato il Comune di Roverbella di installare un autovelox fisso sulla SP 62 direzione Mantova Verona (strada extraurbana secondaria) in mancanza delle obbligatorie banchine su tutta la lunghezza della strada e di dimensione minima di 1 metro. Medesima situazione che nella Provincia di Belluno ed in molte altre, abbiamo segnalato ai Giudici di Pace anche per gli autovelox di Quero Vas, Arsiè, Sedico, Belluno, Colle Santa Lucia, Arabba, Livinallongo del Col di Lana e Alano di Piave, praticamente tutti quelli oggi attivi.


In sostanza il Prefetto ha l'obbligo di tenere conto dei requisiti delle strade che, qualora non presentino i requisiti minimi di legge per la loro qualificazione, debbono impedirne l'autorizzazione. In breve se la strada extraurbana secondaria deve avere le banchine e non le ha, non può essere definita strada extraurbana e di conseguenza non può essere in essa installato un rilevatore elettronico delle velocità di tipo fisso.



La Cassazione nella sentenza n.30141/2023 ha così scritto:

"Deve ribadirsi, infatti, che il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002), può essere disapplicato se illegittimo perché ha incluso una strada non ricompresa tra quelle indicate dal legislatore mediante la classificazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del codice della strada. Tuttavia, la prova che la strada dove è avvenuta la violazione sia stata erroneamente inclusa dal prefetto tra quelle “extraurbane secondarie” in mancanza delle caratteristiche proprie di tale tipologia di strada come prevista dall’art. 2, comma 3, lett. c, del d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada) spetta al ricorrente e non all’amministrazione avendo quest’ultima dato prova dell'adozione del necessario provvedimento amministrativo presupposto. Nel caso di specie, la sentenza, invece, si è fondata solo sul mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’amministrazione nonostante la strada in questione fosse ricompresa nel citato provvedimento prefettizio previsto ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 convertito con modifiche dalla l. n. 168 del 2002) e quindi vi è stata una disapplicazione del provvedimento senza alcuna prova della sua illegittimità. In conclusione la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Mantova in diversa composizione che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità."


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Corte di Cassazione

La Cassazione nella sentenza n.1805/2023 ha così scritto:

“L'art. 201, comma 1 bis, c.d.s., ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell'infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.d.s., la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni - (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022 Rv. 664613)". Sul punto, va tuttavia ribadito che “La banchina è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è "compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8934 del 29/03/2019, Rv. 653306): ne deriva che – contrariamente a quanto affermato dal Comune ricorrente – non può essere considerato parte della banchina lo spazio più esterno del “ciglio interno della cunetta”, ove presente, o del “ciglio superiore della scarpata nei rilevati". Le dimensioni medie indicate dal Comune, che sono state invece calcolate dal margine della carreggiata sino al piano di campagna laterale alla strada (cfr. ancora pag. 13 del ricorso), inclusa dunque l’intera area della cunetta, si riducono ulteriormente rispetto a quanto indicato in ricorso, a conferma dell’assenza, lungo la S.R..........., di una banchina avente le caratteristiche strutturali delineate dalla normativa applicabile, nell’interpretazione che della stessa è stata fornita dalla giurisprudenza di questa Corte.


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Belluno (BL) SS 50 Strada priva di banchine

La Cassazione nella sentenza n.24936/2021 ha così scritto:

"...È illegittimo il provvedimento prefettizio che ha autorizzato l'installazione di apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità in una strada urbana priva di tutte le caratteristiche della "strada urbana di scorrimento", indicate nel comma 2, lett D) dell’art. 2 del codice della strada. Infatti il provvedimento prefettizio che individua le strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, ai sensi dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, può includere soltanto le strade del tipo previsto dalla legge di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del codice della strada."



Il Giudice di Pace di Belluno, ha annullato la sanzione da 180 euro emessa dalla Polizia Locale di Belluno con l'autovelox sulla SS50 Via Marisiga (vedi foto sopra), ad un cittadino bellunese, poichè aveva ritenuto illegittimo il Decreto Prefettizio per mancanza dei requisiti minimi della strada ovvero, ha scritto il Giudice: "...Risulta che il decreto prefettizio succitato, con riferimento al tratto della SS50 del Grappa e Passo Rolle in oggetto, pur facendo espresso riferimento alla SS50 dal Km.10+712 al Km. 16+900 non fornisce elementi precisi al tasso di incidentalità, alle condizioni strutturali plano-altrimetriche e del traffico del tratto di strada in questione rimandando ad una serie di propri precedenti decreti del 2014 e 2015. Il tratto di strada in questione, in ogni caso, è situato al di fuori del centro abitato... Dovendosi ritenere che la strada sulla quale è stata accertata l'infrazione una strada extraurbana secondaria (Art.2 lett. C CDS) ossia una strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine, deve pertanto ritenersi che la stessa, per potervi legittimamente posizionare l'autovelox debba essere dotata di banchine, ossia di quella parte della strada esterna al margine della carreggiata delimitata da una linea bianca....".


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multe e proventi

Ci sembra una sentenza chiara e innegabile, ma il Comune di Belluno, ha deciso di impugnare la sentenza del Giudice di Pace al Tribunale di Belluno, ricordando spendendo molti soldi pubblici rispetto alla sanzione emessa e andando contro sia al buon senso, sia alle numerose sentenze della Cassazione che abbiamo risportato sopra.


Adesso ci si domanda, per quale motivo il Comune di Belluno spende soldi dei cittadini per pagare profumate parcelle che saranno emesse a carico della amministrazione se la giurisprudenza sul punto è chiara ed inequivocabile? Noi una idea ce la siamo fatta ma lasciamo a voi ogni diverso pensiero. Nel frattempo noi segnaliamo la questione alla Corte dei Conti perche qualcosa non ci torna...



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