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Tribunale Belluno: Fermato con tasso alcolemico alto viene assolto. L'etilometro non è omologato.

L'etilometro non è omolgato e quindi il Giudice del Tribunale di Belluno lo assolve. Fermato dai Carabinieri che asserivano fosse in stato di manifesta ubriachezza determinata dall'ingestione di sostanze alcooliche. I Carabinieri denunciavano l'uomo che aveva bevuto una birra media in pizzeria assieme alla moglie.



Per rimanere nel tema cade a fagiolo la notizia che vi stiamo per raccontare. Accade a Belluno, o meglio a Cortina d'Ampezzo dove i Carabinieri hanno fermato e denunciato penalmente il Signor (OMISSIS) perche a loro dire era alla guida della sua auto in stato di ebrezza alcoolica.


Ma come per gli autovelox, anche gli etilometri devono per legge essere omologati, unica procedura tecnica che può fornire la prova legale certa che la rilevazione effettuata sia a norma e sopratutto corrisponda al vero. Ma i Carabinieri hanno utilizzato un etilometro privo di omologazione e pertanto quanto contestato è stato annullato con tante scuse dell'Arma.


una pattuglia dei carabinieri a cortina d'ampezzo
Pattuglia dei Carabinieri

Ma facciamo un passo indietro... Nel 2021 durante un controllo (OMISSIS) viene fermato e sottoposto a test alcolemico, dall'accertamento etilometrico risultò un tasso di intossicazione alcolica, come documentato superiore a 1.50 g/l, precisamente prima prova eseguita alle ore 23.20 tasso di 0.82 g/l e seconda prova eseguita alle ore 23.27 tasso di 0.87 g/l. L'uomo raccontava a verbale che aveva mangiato una pizza assieme alla moglie consumando una birra media.


I dati dell'apparecchio utilizzato sono indicati nel verbale di accertamento urgenti: "Etilometro marca Drager, modello ALCOLTEST 7110, matricola ARCJ0113" e in sede di udienza emergeva che l'apparecchiatura era in difetto qualsiasi indicazione sull'omologazione e sull'ultima revisione. In merito alle revisioni dell'apparecchio i Carabinieri hanno riferito di ricordare "che tutte le revisioni periodiche annuali erano tutte nei termini corretti" e hanno confermato che il libretto metrologico prodotto ed esibito in aula era il libretto metrologico dell'apparecchio utilizzato per l'accertamento del tasso alcolemico eseguito.


Il Signor (OMISSIS) da cittadino onestò, ha confermato al Giudice che nella serata consumò una birra media, che bevette nella pizzeria (OMISSIS) di Cortina; locale dove cenò, mangiando una pizza, in compagnia della moglie. L'imputato ha precisato che, usciti dalla pizzeria intorno alle 22.00, lui e la moglie fecero una passeggiata nella zona centrale di Cortina e dopo circa un'ora vennero fermati dai Carabinieri.


Era sicuramente molto ubriaco quindi...


L'ASSOLUZIONE


La difesa tecnico legale, affidata anche al Perito Tecnico Giudiziario - Giorgio MARCON, ha saputo provare l'inaffidabilità dell'etilometro utilizzato e sulle modalità con cui la pattuglia dei Carabinieri di Cortina hanno operato, rischiando di rovinare la vita ad un onesto cittadino reo di avere bevuto una birra media assieme alla moglie in pizzeria.


Il perito Marcon ha saputo provare l'illegalità dell'etilometro
Perito Tecnico Giudiziale - Giorgio Marcon

Il Giudice ha scritto: "In merito alla valenza probatoria delle risultanze dell'alcooltest osserva li Giudice, richiamando un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che "in tema di guida in stato d'ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne li funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro" (cfr. parte motiva Cass., sez. IV, 17 gennaio 2021 n.45841) con la conseguenza che in ipotesi di alcoltest positivo deve essere la difesa dell'imputato a fornire la prova contraria all'accertamento fornendo prova di vizi dello strumento e/o dell'utilizzo di una non corretta metodologia. Ritiene li Giudice che nel presente giudizio l'imputato abbia assolto all'onere probatorio, avendo fornito prova con la produzione della documentazione che interessa lo specifico apparecchio utilizzato per le misurazioni, in particolare del libretto metrologico dell'apparecchio, e con l'esame e la valutazione del consulente p.i. Marcon, si confrontino la consulenza e l'esame reso all'udienza del 3 ottobre 2023, dei dati dalla stessa espressi rapportati ai richiamati riferimenti normativi.


lI c.t.p. Giorgio Marcon ha evidenziato una serie di criticità dell'apparecchio con cui sono stati accertati i tassi alcolemici contestati a (OMISSIS) criticità che sono evidenziate in esito ad una verifica sulla completezza e sulla correttezza degli elementi riportati nella documentazione relativa all'apparecchio, in rapporto agli elementi prescritti e richiesti dalla vigente normativa. L'etilometro utilizzato è un etilometro Drager tipo Alcoltest 7110 MIKIII, numero di serie ARCJ-0113, come si legge nel verbale di accertamenti urgenti e nel libretto metrologico. Nella relazione tecnica e nell'esame reso in aula li consulente tecnico p.i. Marcon ha evidenziato, sulla base del libretto metrologico, del certificato di omologazione e di altra documentazione relativa all'etilometro, significative criticità dell'etilometro..."


P.Q.M. - Visto l'art. 464 c.p.p. revoca li decreto penale di condanna n. 224/21 D.P...; Visto l'art. 530, 2 comma, c.p.p. assolve l'imputato dal reato contestato perché li fatto non sussiste.


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