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CITTADELLA: Il Tribunale di Padova conferma la sentenza di primo grado. L'autovelox è nascosto comune condannato alle spese.

Il Tribunale di Padova ha accolto il ricorso promosso per conto di una società che si era vista recapitare una serie di multe dall'autovelox utilizzato dal Comune di Cittadella sulla SR53 al Km.21+725 quello nascosto sotto il ponte per capirci...


CITTADELLA
CITTADELLA (PD) - SR53 KM 21+725

Mentre la Corte di Cassazione ha pubblicato l'ultima sentenza storica che mette una pietra tombale sulla questione della omologazione e approvazione degli autovelox, il Tribunale Civile di Padova ha respinto il ricorso promosso dal Sindaco di Cittadella - LUCA PIEROBON condannando anche l'Amministrazione Comunale al risarcimento delle spese sostenute dalla Società (OMISSIS) patrocinata dalla nostra Associazione e dall'Avvocato Emanuele DALLA PALMA.


La Ditta (OMISSIS) alla fine dello scorso anno si era vista contestare delle sanzioni emesse dal Comune di Cittadella, ma certa della sua condotta corretta aveva impugnato e vinto il ricorso vedendosi annullare dal Giudice di Pace ogni contestazione. Il Comune di Cittadella però, aveva deciso di impugnare la sentenza del GdP (a spese sempre dei cittadini).

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Luca Pierobon - SIndaco Cittadella (PD)

Il Tribunale ha sostanzialmente confermato quanto scritto dal primo giudice di pace di padova: “Dalla posa fotografica prodotta al riguardo da parte resistente, risulta che l’apparecchiatura di rilevazione sia collocata al di fuori del margine della carreggiata, immediatamente dopo un viadotto sovrastante ed un cartellone di segnaletica verticale. La postazione in questione appare segnalata dal relativo cartello, apposto sul medesimo sostegno del dispositivo d’accertamento. Va peraltro rilevato che la postazione di ubicazione di detto sostegno – fuori dai margini della carreggiata, subito dopo un ponte viabile ed un cartello verticale di ampie dimensioni – non renda chiaramente visibile la postazione in oggetto. Essa, infatti, appare collocata nel cono d'ombra anche potenzialmente oscurata in determinate posizioni di allineamento del supporto verticale della precedente segnaletica di direzione stradale".


Continuna il Tribunale: "Premesso che la visibilità deve valutarsi tenendo conto del fatto che l’automobilista è impegnato nella guida del mezzo, per cui deve essere immediata, dalle foto del primo grado va ribadito che la collocazione subito dopo il ponte sovrastante rende il cartello scarsamente visibile a causa dell’ombra e quindi della scarsa luminosità creata dal ponte, dal pilastro e altresì dal palo che regge la cartellonistica di segnaletica verticale direzionale; la suddetta cartellonistica verticale finisce altresì inevitabilmente, visto il suo contenuto e la sua dimensione, per attrarre in via principale l’attenzione del conducente (che deve decidere quale direzione prendere in base a tale cartello), sviandolo dalla visione della piccola telecamera collocata sotto il ponte".


"L’appello va rigettato, con conferma integrale della sentenza di primo grado, anche in punto spese. Condanna il Comune di Cittadella a rifondere a (OMISSIS) srl le spese di lite del presente grado, che liquida in € XXX,00 oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario del 15%. Sussistono i presupposti ex art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 per il pagamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione".


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